IL PRETORE
    Sciogliendo  la  riserva di cui all'udienza del 27 settembre 1991,
 nella causa n. 96523  del  1991  tra  Conti  Fernando,  Lodi  Sandro,
 Borgese   Salvatore,   Amodeo   Aurelio,  Petrina  Antonio,  Colistra
 Francesco, Poti Adriano, Vecchione Emilia,  Rinaldi  Guido,  Orestano
 Andrea,  Como  Enrico,  Bianchi  Claudio  (avv.  Salvatore Orestano),
 l'I.N.P.S. e il Ministero del tesoro, osseva che i ricorrenti,  tutti
 liberi  professionisti,  hanno  proposto  ricorso contro l'I.N.P.S. e
 contro il Ministero del  tesoro  perche'  nei  loro  confronti  venga
 stabilito  che  non  e'  da  loro  dovuto  per  il 1990 il contributo
 previsto dall'art. 31 della legge 28 febbraio  1986,  n.  41,  ottavo
 comma,  e  art.  10 della legge n. 67/1988 sesto comma, sostenendo la
 illegittimita' costituzionale di tale norma.
    Va sottolineato che il disposto del cit. art. 31, che si  richiama
 al "reddito complessivo ai fini Irpef", si riferisce indubbiamente al
 reddito  lordo,  cioe'  comprendente  anche  le somme chiamate "oneri
 deducibili" e si pone cosi' in contrasto, ad avviso del pretore,  con
 i   principi   generali  dell'ordinamento  in  materia  di  capacita'
 contributiva  e  prelievo  fiscale   fissati   dall'art.   53   della
 Costituzione.  E'  ben vero che, come ha piu' volte ribadito la Corte
 costituzionale, la natura del contributo dovuto al servizio sanitario
 nazionale non e' specificamente tributaria, ma resta  pur  sempre  il
 fatto  che la legge ha fatto riferimento per determinarlo, al reddito
 ai  fini  dell'Irpef  e  che,  cosi'  facendo,  ha   giustificato   e
 commisurato il dovere del singolo cittadino di contribuire alla spesa
 sanitaria, con la sua capacita' contributiva.
    Tutto  cio'  sembra porsi in contrasto con la norma costituzionale
 sopra richiamata, che richiede pur sempre nelle norme che  dispongono
 il  concorso  dei  cittadini  alel  spese  pubbliche in ragione della
 propria capacita' contributiva, il rispetto dei principi di  coerenza
 e  razionalita', che risultano violati quando ad un medesimo soggetto
 la capacita' di contribuire a dette spese viene attribuita in maniera
 che sia, senza logica spiegazione, volta per volta diversa.
    Va cosi'  ritenuto  non  manifestamente  infondato  il  dubbio  di
 illegittimita'  costituzionale  avanzato dalla difesa dei ricorrenti,
 relativo all'art. 31, ottavo comma, della legge 28 febbraio 1986,  n.
 41,  e  all'art.  10,  sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67,
 mentre la questione e' chiaramente rilevante ai fini della  decisione
 della causa;